Vai al contenuto
Sei qui: Home » Prestiti » Cosa succede al prestito quando c’è un licenziamento?

Cosa succede al prestito quando c’è un licenziamento?

  • Prestiti
- Tempo di lettura 4 minuti -

Nel corso della propria vita può capire di subire un licenziamento. Sono certamente quelle situazioni che mettono in difficoltà chiunque, specialmente se non si possiede sotto una base economica per attraversare il periodo di crisi. A maggior ragione ci si sente impotenti nel momento in cui c’è un finanziamento o un mutuo da dover affrontare. Come si affronta una situazione simile? È un bel dilemma e la paura di diventare un cattivo pagatore è tanta, per questo motivo è bene studiare la situazioni e le mosse da fare per evitare qualsiasi problema che possa aggravare l’intera situazione.

Per fortuna in alcune tipologie di prestiti e finanziamento la situazione è piuttosto semplice.

Licenziamento, il mutuo si può sospendere

La crisi economica, specialmente dopo un licenziamento, è un qualcosa di estremamente difficile da sostenere. Con alle spalle un mutuo la situazione si fa ancora più critica. Ovviamente le banche e gli istituti finanziari non sono malefiche e cattive, vengono incontro ai propri clienti, per questo motivo c’è l’opzione di sospendere il mutuo per un periodo non definito. È una soluzione molto comoda che si può esercitare in momenti di particolare difficoltà economica.

Inutile dire che sospendendo il mutuo non si fa altro che prorogare la durata del contratto per il periodo di durata della sospensione, il che vuol dire che se per sei mesi non paghiamo il mutuo, l’accordo si prolungherà di sei mesi una volta ripreso a pagare. Una volta iniziato nuovamente, si continua secondo gli accordi pattuiti all’inizio e con la periodicità prevista.

Ci sono dei momenti specifici in cui è possibile ottenere questo beneficio:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Se rientrate in queste casistiche e non sapete come fare per pagare, potete tranquillamente rivolgervi alla finanziaria per iniziare la sospensione.

Lo stesso vale anche per il finanziamento?

Ma se il mutuo si può sospendere, lo stesso vale anche per il finanziamento? Domanda più che giusta, seppur la risposta non soddisferà molto: no, non è la stessa cosa, pur d’avanti alla perdita del lavoro. L’unica tipologia di prestito che prevede un’opzione simile è la cessione del quinto, ma ne parliamo dopo.

Al momento non esiste nessuna norma che preveda la sospensione del finanziamento, ma allo stesso tempo nessuno vieta alle banche di trovare delle agevolazioni per il cliente. Basta recarsi alla finanziaria per iniziare a trattare, magari si allunga la durata del contratto e si dilazione in maniera più vantaggiosa. Tutto, però, dipende dalla finanziaria e nessuno può obbligarla ad accettare.

Se poi non si trova una soluzione e non si può pagare, purtroppo si finisce nel registro dei cattivi pagatori. Nel caso non si riesce a pagare, dopo 10 anni va i prescrizione. Il mancato pagamento e l’iscrizione comporta la mancata richiesta di nuove carte di credito e di nuovi finanziamenti.

Cessione del quinto, cosa succede in questo caso

Probabilmente la cessione del quinto è sicuramente uno strumento finanziario che permette di superare momenti difficili. In cosa consiste? Semplicemente è una sorta di prestito a tasso fisso e che può essere utilizzato per qualsiasi necessità, come auto, viaggi e tantissimo altro. Non servono giustificazioni e lo si può richiedere tramite l’azienda in cui si lavora.

È un’operazione molto semplice e veloce: la rata da pagare viene trattenuta direttamente dallo stipendio, il che vuol dire che il debitore non deve fare nulla per pagare la rata, tutto è automatico. È un ottimo modo per gestire il pagamento e farlo in maniera puntuale. Ma cosa succede in caso di licenziamento? Come si può ripagare?

Nel momento in cui si stipula il contratto si autorizza il vincolo del trattamento di fine rapporto in favore dell’istituto che ci ha dato la somma richiesta. Quello che si farà è estinguere parte o tutto il debito con il proprio TFR.

Al momento del licenziamento è possibile che si verifichino due casi, ovvero i seguenti:

  • può capitare che la parte residua del debito sia superiore al TFR accantonato e in questo caso il lavoratore sarà ancora debitore nei confronti della finanziaria e dovrà impegnarsi a risarcire il resto tramite bonifico;
  • Nel caso contrario, invece, con TFR più alto del restante debito, la banca pignora una parte dello stipendio o della pensione come rimborso del debito, così non sarà più debitore e la situazione si conclude.

Cessione del quinto e cambio di lavoro

Se invece decidiamo di cambiare lavoro? Come ci si comporta? Nel caso in cui la somma trattenuta non fosse sufficiente per coprire il debito, allora si può ricorrere all’insolvenza della cessione del quinto per cambio lavoro. Si riceve una segnalazione negativa e si viene iscritto nelle banche dati dell’istituto di credito, per poi ricevere una comunicazione negativa e dichiarato cattivo pagatore, con pesanti conseguenze future. Nel caso specifico di cambio lavoro, la compagnia assicurativa dopo aver risarcito la banca poi si occupa del dipendente.

Se l’azienda fallisce?

Può capitare che l’attività in cui si lavora fallisca. È una condizione assolutamente normale e che non dipende certamente dalla condotta del lavoratore. Il rimborso in questo caso viene fatto interamente dall’assicurazione. Dipende, anche in questo caso, dai casi che si hanno davanti:

  • Segnalazione alla centrale rischi finanziari del dipendente insoluto;
  • Segnalazione come cattivo pagatore e, quindi, difficilmente troverà porte aperte per una eventuale richiesta di credito;
  • Compagnia assicurativa che si rivale sul dipendente insoluto per il risarcimento versato qualora quest’ultimo fosse assicuro.;
  • Risarcimento del lavoratore alla compagna assicurativa per il premio pagato nel momento in cui trova un nuovo impiego;

Se invece il licenziamento viene dato per una giusta causa, allora la compagnia assicurativa può rifiutarsi di pagare il debito del creditore e mettere in sofferenza il credito che verrà registrato come passivo.